A tutte le amministrazioni comunali
A tutte le comunità montaneAi prefetti della Repubblica
e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno
Al Ministero di grazia e giustizia
Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione Sicilia
Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna
Al commissario di Governo nella regione Friuli - Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
Agli assessori regionali alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale
Agli assessori provinciali alla sanità di Trento e Bolzano
All'Associazione nazionale comuni italiani
All'Istituto superiore di sanità

1. PREMESSA.

L'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha comportato la formulazione, da parte delle competenti autorità locali, di numerosi quesiti interpretativi.

Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale l'applicazione di detto decreto del Presidente della Repubblica, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 8-22 aprile 1991, n. 174, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti, dopo aver sentito il Consiglio superiore di sanità.


2. ARMONIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA CON LA NUOVA STRUTTURA DELLA SANITÀ PUBBLICA, CONSEGUENTE ALLA DELEGA OPERATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 1977 E ALLA RIFORMA SANITARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 833 DEL 1978.

2.1. Con il decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 si era inteso attribuire ai coordinatori sanitari delle unità sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali compiti, in materia di polizia mortuaria, che la precedente normativa assegnava agli ufficiali sanitari, ed ai medici provinciali, intendendo così individuare figure tecniche, investite di compiti strettamente sanitari, che, attraverso l'esercizio della facoltà di delega, avrebbero poi organizzato, in relazione ai luoghi e alle circostanze, i relativi servizi.

Con la richiamata sentenza n. 174/1991 la Corte costituzionale ha sancito che non spetta allo Stato individuare nei coordinatori sanitari delle unità sanitarie locali della regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio dei compiti specifici in materia di polizia mortuaria, così come previsto dagli articoli 37/2, 39/1, 43/1, 45/2, 45/3, 46/1, 48, 51/2, 83/3, 86/4, 88, 94/1 e 96/2 e nei direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39/1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Al riguardo questo Ministero ha avviato la procedura per la estensione di quanto vigente per la regione Lombardia alle altre regioni e province autonome che si concretizzerà con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di modifica per gli articoli di cui sopra.

2.2. L'art. 1/1, richiama le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte di cui al titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. La dichiarazione di morte viene fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'ufficiale di stato civile nella prima parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del citato testo unico n. 1238/1939.

2.3. L'art. 1/4 prevede che in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, unicamente la scheda ISTAT.

2.4. Nell'art. 1/7 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 si prevede che il comune in cui è avvenuto il decesso invii copia della scheda di morte, entro trenta giorni, all'unità sanitaria locale in cui detto comune è compreso; dall'unità sanitaria locale di decesso deve essere inviata copia della scheda di morte a quella di residenza del deceduto, se diversa per finalità statistiche, epidemiologiche ed al fine di cancellare il deceduto dall'elenco degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale. Si può ritenere che in tal caso si debba provvedere entro ulteriori trenta giorni.
Per tenere conto che per effetto della legge di riforma sanitaria le competenze degli uffici di igiene comunali sono state trasferite alle unità sanitarie locali, nell'art. 1/8 si prevede che il registro con l'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte debba essere tenuto presso l'unità sanitaria locale (generalmente al servizio igiene pubblica). Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, è competenza regionale l'individuazione dell'unità sanitaria locale che dovrà tenere il registro in questione.


3. DELIMITAZIONE DEL PERIODO DI ACCERTAMENTO DELLA MORTE. AUSILIO DELL'ECG.

3.1. Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è di 24 ore (portato a 48 ore nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente).

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore. Sono fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva.
La delimitazione del periodo di effettuazione dell'accertamento necroscopico, specie nei casi di decesso antecedenti festività, rende necessaria l'attivazione di uno specifico servizio di guardia necroscopica. In alternativa, è consentito dotare il medico necroscopo di apposite apparecchiature di ausilio per l'accertamento della morte.

In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15 ore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4/5 e dell'art. 8, il medico accerterà la morte con registrazione, protratta per almeno 20 minuti prima, di un elettrocardiografo.
Sono fatte salve le disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

3.2. I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione.

Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:

  • accertamento preliminare di morte con ECG ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990;
  • decesso con decapitazione o maciullamento;
  • speciali ragioni igieniche sanitarie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

4. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEGLI OBITORI. COMPETENZE GESTIONALI E DOTAZIONI DI STRUTTURE.

4.1. La materia disciplinata dal Capo III consente, rispetto alle analoghe disposizioni dell'abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, di meglio definire le funzioni, gli obblighi, la titolarità, la collocazione.

Le funzioni si distinguono in:

a) osservazione: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; di salme di persone morte a seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

b) obitoriali: con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Le funzioni possono essere riunite in un unico locale nei comuni con popolazione minore di 5.000 abitanti.

4.2. Le unità sanitarie locali nel territorio di propria competenza individuano gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15.
Sono stati fissati i seguenti standards:

posti salma refrigerati, con un minimo di 5, in misura pari ad 1 ogni 20.000 abitanti a cui aggiungere celle isolate per cadaveri portatori di radioattività in misura pari a 1 ogni 100.000 abitanti.
Per posto salma refrigerato è da intendersi quello realizzato, anche in forma indistinta, in apposite celle frigorifere.

All'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché alla gestione, provvede il comune cui l'obitorio ed il deposito di osservazione appartengono, secondo forme di gestione o di convenzione individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'attività in questione è servizio pubblico obbligatorio.

4.3. Restano fermi gli obblighi di dotazione del deposito di osservazione, comunemente chiamato camera mortuaria e di sala settoria per le autopsie, per gli ospedali, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631. Le salme di persone decedute presso case di cura o istituti di ricovero per anziani, non dotati di depositi di osservazione, vengono trasportate, con le cautele di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, al deposito di osservazione di cui all'art. 12.


5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITA'.

5.1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.

Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

5.2. In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
Fanno eccezione:

a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art 7/2 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 per i quali è competente l'unità sanitaria locale;

b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso.

Il sindaco del comune di decesso è tenuto ai sensi dell'art.34/1 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura.

5.3. Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art.19 . comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art.20 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

5.4. Per incaricato del trasposto della salma di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:

a) da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettate l'incaricato del trasposto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ed il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.


6. APPLICAZIONE DEL DIRITTO FISSO DI PRIVATIVA AL TRASPORTO DI CADAVERI CON SOSTA INTERMEDIA.

Ai fini dell'applicazione dei diritto fisso di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 vale il criterio che il trasporto funebre, dalla partenza all'arrivo, si esegue col medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.


7. MALATTIE INFETTIVO- DIFFUSIVE.

Per il trasporto di deceduti di malattie infettive-diffusive (art. 18 e 25), e per le esumazioni straordinarie delle relative salme (art. 84) l'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità deve intendersi quello di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 per le classi 1a, 2a e 3a dell'annesso allegato, nelle more dell'emanazione di uno specifico elenco da parte del Ministero della sanità.

Si ricorda al riguardo che le prescrizioni sono da applicare unicamente nel caso di morte dovuta ad una delle malattie infettivo diffusive comprese in tale elenco.

Relativamente a quanto prescritto dall'art.18 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, e cioè che la salma del deceduto per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, dopo il periodo di osservazione, debba venire deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita, si deve intendere che è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.


8. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI.

8.1. La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, ma non le misure precauzionali dicarattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

8.2. La documentazione da presentare alla prefettura in caso di estradizione di salma di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 è, oltre a quanto stabilito alle lettere a) e b) del primo comma, la seguente:

  • estratto dell'atto di morte in bollo;
  • certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 e in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli articoli 18 e 25 ;
  • autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.

    8.3. La documentazione da presentare all'autorità consolare italiana in caso di introduzione in Italia di salma di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 è oltre a quanto stabilito alla lettera a) del primo comma la seguente:
    • estratto dell'atto di morte in bollo;
    • certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli articoli 30 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990;
    • l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di estradizione;
      certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

8.4. Per la comunicazione dell'autorità consolare italiana al Ministero degli affari esteri della richiesta di traslazione di salma è consentito l'impiego oltre che del telegrafo anche del telex del telefax o di altro adeguato sistema telematico.


9. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA. VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE.

9.1. I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta). La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica anche se per motivi estetici è invalso l'uso di disporla all'esterno.

La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Per il trasporto oltre 100 km di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica a chiusura stagna eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.31 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.
Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive destinati alla inumazione.

L'art. 30 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la costruzione delle bare di legno.
Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un solo solo pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall'art. 30.

Scompare quindi l'obbligo dell'incastro con anima o continuo previsto nel precedente regolamento.
Con tali norme costruttive sono pertanto ammesse forme semplici (cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a pianta esagonale), elaborate (a pianta o sezione ottagonale a pareti bombate, ecc.).
E' richiesto che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 25 mm (20 mm se il cofano è destinato ad inumazione).

E' ora prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

Per i trasporti da un comune ad un altro comune si usano criteri diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da compiere e ciò, indipendentemente dal tipo di sepoltura prescelta.
Con l'art. 30 si è inteso stabilire in 100 km il discrimine fra l'uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallo).

I 100 km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi.

Cosicchè, pur potendo interpretare letteralmente la norma nel senso di distanza da confine a confine di comune, purché uniti da strada percorribile da carro funebre, sarà più pratico fare riferimento alla distanza fra i due comuni, così come riportata da carte stradali, intendendosi che detta interpretazione, oggettivamente riduttiva, potrà essere temperata nell'applicazione pratica in relazione all'ampiezza territoriale di ciascun comune.

La norma di cui all'art. 30/13 stabilisce l'impiego della sola cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 km.

Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all'art. 30/11.

Oltre i 100 km, è d'obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm; quella di zinco di 0,660 mm e quella di piombo di 1,5 mm.

Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Sono pertanto, illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino nei casi in cui è prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna a quella di legno.
Sotto i 100 km, viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio del comune, si userà una cassa di spessore non inferiore a 25 mm; per trasporti interni al comune destinati ad inumazione lo spessore minimo è di 20 mm.

Per la tumulazione lo spessore minimo è sempre di 25 mm.

E' opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.

Si richiama l'attenzione sul divieto ai sensi dell'art. 75/9, di impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne.

9.2. La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione).

Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura:

  • qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art. 77, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;
  • se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.

9.3. Si sottolinea inoltre l'obbligo di apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione di nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'apposizione della targhetta metallica esterna è indipendente da norme regolamentari comunali che prescrivano la presenza di apposita medaglia in piombo, numerata progressivamente, da collocare assieme ai feretro nella fossa in caso di inumazione.

Analogamente, è consigliabile che tale medaglia venga utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione.

In tal caso la medaglia, numerata progressivamente, sarà di materiale refrattario.

9.4. In base all'art. 77 il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, autorizza di volta in volta in relazione ai singoli brevetti, l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione.

Le autorizzazioni già rilasciate precedentemente alla uscita del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 sono considerate valide.

9.5. Il Ministro della sanità con le procedure di cui all'art. 31, in relazione all'evolversi del mercato, può consentire per la costruzione delle casse e dei relativi accessori interni ed esterni l'uso di materiali diversi da quelli oggi indicati, prescrivendone le caratteristiche.

Detta autorizzazione è rilasciabile sia in forma singola (per brevetto, soluzione tecnica presentata da ditte interessate) sia in forma generale con l'indicazione dei nuovi materiali ammessi.

9.6. Pur non essendo fissato un tempo massimo entro cui procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica, obiettive ragioni di igiene, in dipendenza delle situazioni ambientali e delle condizioni climatiche, suggeriscono la opportunità che in ogni regolamento locale siano fissati tali limiti temporali con la individuazione dell'autorità sanitaria incaricata del controllo.

9.7. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall'unità sanitaria locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.
Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.


10. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE. REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI CIMITERIALI.

La superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione è individuabile come conseguenza del numero o di buche stimate necessarie ai sensi dell'art. 58.

La novità sta nel fatto che il legislatore ha preso atto del netto ridimensionamento della forma di sepoltura a sistema di inumazione.

Conseguentemente il calcolo dell'area occorrente non si farà più sulla mortalità media dell'ultimo decennio, bensì sulle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.
Si abbia cura di calcolare l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni nonché di eventi straordinari (quali epidemie, ecc.).

Oltre a tale minimo di legge occorre aggiungere lo spazio riservato alle opere, servizi e sepolture private indicate all'art. 59, che dovranno essere individuate in un apposito piano regolatore cimiteriale, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale determinate ai sensi dell'art. 57 e le zone dove sono previste le aree da concedere.


11. APPROVAZIONE DEI PROGETTI CIMITERIALI.

L'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 innova rispetto alla norma preesistente (art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975) non prevedendo, per i progetti cimiteriali il parere della commissione provinciale per i cimiteri che risulta in tal modo abrogata per effetto dell'art. 108 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.
Ora il procedimento di approvazione dei progetti, dovrà seguire in base all'art. 52/2 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, quanto specificato dall'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 della legge 21 marzo 1949, n. 101, art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1007, art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 850, nonché art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8).
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 8/1972 ha disposto il trasferimento, tra l'altro, alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse locale (tra cui i cimiteri). Ciascuna regione disciplina pertanto la materia con appositi atti legislativi.
Circa il parere del consiglio provinciale di sanità è la regione a stabilire il nuovo organo e a dettare in merito i modi e i tempi di esercizio dell'occorrente parere previsto dalla legge, tenuto conto anche dell'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
Si rammenta inoltre che l'atto deliberativo consiliare di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 53 della citata legge n. 142/1990, dovrà riportare il visto di legittimità del segretario comunale, nonché per la regolarità tecnica (aderenza ai disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990) e contabile, i pareri dei responsabili dei servizi.

L'atto deliberativo consiliare dovrà essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità in base all'art. 45 della legge n. 142/1990.


12. INDICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUSTODIA. REGISTRAZIONI CON SISTEMI INFORMATICI.
Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.285, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte.

E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.
Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.


13. REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE.

13.1.
Le norme sono state totalmente innovate.

Dal criterio seguito nel precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:

  • dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;
  • pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
  • libertà nella scelta dei materiali da impiegare.

13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9.
La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.
Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0.30 e m 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

  1. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.


14. IMPIANTI DI CREMAZIONE. MODALITÀ PER AUTORIZZARE ED ESEGUIRE LE CREMAZIONI. CINERARIO COMUNE E NICCHIE CINERARIE.

Data la profondità delle innovazioni si sono articolate le indicazioni in tre sezioni: impianti di cremazione modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione cinerario comune e nicchie cinerarie.

14.1. Impianti di cremazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del sindaco.

Le operazioni da effettuare riguardano:

a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura.
L'eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;

b) immissione dell'intero feretro nel forno, in genere di seguito al rito religioso o civile;

c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;

d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;

e) consegna dell'urna cineraria da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;

f) redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del trasporto. E' ora previsto che la redazione di tale verbale debba essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale (e quindi non più dal concessionario come stabiliva il decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975) in triplice copia, di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'ufficio di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso.

Entro trenta giorni dovrà essere trasmessa al servizio cimiteriale del comune di decesso fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente a fini statistici e finanziari.

La cremazione è da considerare servizio pubblico in virtù del combinato disposto dell'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 e dall'art. 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Da queste norme, nonché dall'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e dal decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 si trae che non è obbligo del comune provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione, ma solo facoltà dello stesso. E' comunque preferibile valutare soluzioni di gestione individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, commisurate su bacini di scala provinciale.

L'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 demanda a chi costruisce l'impianto l'onere di produrre la documentazione di regolarità delle emissioni in atmosfera e affida chiaramente la competenza a deliberare i progetti di costruzione dei crematori al consiglio comunale.

Restano pertanto in essere le situazioni storiche consolidate, ma dal 27 ottobre 1990 la titolarità ad impiantare nuovi crematori potrà essere solo dei comuni interessati.

14.2. Modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione.

La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del sindaco del comune nel quale è avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio che istruisce la pratica, è tenuto a verificare la presenza di:

1) documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione.

Tale documento può consistere in uno dei tre seguenti:

1.1) disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio);
1.2) atto scritto con sottoscrizione autenticata (vedasi art.79/3 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990) dal quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, che, in assenza di volontà contraria del de cuius, intende dar corso alla cremazione della salma di che trattasi;
1.3) dichiarazione di volontà di essere cremato in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato.

2) certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal funzionario incaricato, o da chi da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3) nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre 1990 è possibile in esecuzione delle procedure previste dal precedente decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (e quindi solo per espressa volontà del de cuius).

La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla data di entrate in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 è consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione delle documentazioni di cui sopra, anche per salme provenienti da esumazione ed estumulazione.

E' consentita altresì a seguito di dichiarazione postuma del coniuge o parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, nella quale si dia atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi è stata la volontà, espressa verbalmente, dal de cuius di essere cremato.

La manifestazione di volontà di cui all'art. 79, se resa dal coniuge o parenti più prossimi, deve essere espressa con atto scritto reso avanti a notaio o pubblico ufficiale abilitato, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne autentica la/e firma/e.

L'art. 77 del codice civile riconosce vincoli di parentela entro il sesto grado, con la prevalenza della volontà del coniuge.

Sussistono alcune situazioni, in relazione alla ipotesi individuata al punto 1.2) che precede, e cioè nel caso di dichiarazione di volontà del coniuge o dei parenti più prossimi:

  • condizione essenziale è che il de cuius non abbia espresso per iscritto contrarietà alla cremazione;
  • è prevalente la volontà del coniuge se in vita;
  • se invece hanno titolo i parenti, occorre la volontà congiunta di quelli in grado più prossimo.

    A migliore precisazione si riportano alcune modalità di comportamento a fronte di particolari casi, quali:

1) Dichiarazione del coniuge in stato di separazione.

Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato -- vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio -- è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà.

2) Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze. Ha facoltà esclusiva di esprimersi.

3) Dichiarazione dei genitori e dei figli del de cuius.

In mancanza del coniuge, il primo grado è quello dato dai genitori e dai figli. Nei casi di soli genitori è necessaria la manifestazione della volontà (congiunta o con atti separati) di entrambi, laddove siano in vita. Nel caso di concorrenza di genitori e di figli del de cuius, trovandosi essi sullo stesso piano, è necessaria la manifestazione di volontà di tutti gli interessati. Nel caso che uno o più dei figli del de cuius sia minore, si rimanda al successivo punto 4).

Ove il de cuius sia minore, la manifestazione di volontà alla cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione congiunta di volontà anche quando sia resa con atti separati.

4) Dichiarazione di minore.

Il minore non è legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art. 2 del codice civile). Quando un minore si trovi nella condizione di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 del codice civile), cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (articoli 155, 317 e 317-bis del codice civile) o del tutore (articoli 357 e seguenti del codice civile).

5) Dichiarazione di un interdetto.

Se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art. 424 del codice civile).

14.3. Cinerario comune e nicchie cinerarie.

Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se l'ingombro minimo è stato individuato al precedente punto 13.2).

Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.

Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall'art. 92/4 e cioè le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il consiglio comunale deve vigilare su tali tariffe.

Novità sostanziale è data dall'obbligo della realizzazione in ogni cimitero di un cinerario comune.

Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.

Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.

Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.

Cosicché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in forma indistinta.

Tale forma di sepoltura è gratuita.

Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie in cinerario comune. Ogni comune stabilirà l'importo della tariffa corrispondente.


15. SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975 prevedeva che gli avanzi di indumenti, casse, ecc., provenienti da esumazioni dovessero essere inceneriti sul posto, quindi in ogni cimitero.

I restanti rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano soggetti alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani.

Col decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, in base all'art. 85, comma 2, viene introdotto il principio che tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

La ratio del provvedimento è quella di consentire la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali cimiteriali per l'avvio ad incenerimento, reinterro e solo, eccezionalmente in adeguata discarica.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

Si premette che:

per cadavere si intende: <<il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale>>.

Con lo stesso termine si indica <<il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli>>;

per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi>>.

Le sostanze ed i materiali che si rinvengono in occasione delle operazioni cimiteriali sono così identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 85/2 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990:

a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica;

b) resti mortali: in presenza di impianto di cremazione del comune si può precedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

E' facoltà di ogni comune nel cui territorio non sia presente un impianto di cremazione convenzionarsi o consorziarsi perché tali resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino.

In caso contrario si continuerà ad inumare detti resti mortali in cimitero.


16. RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 106 DEL decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

Con l'art.106 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'autorità sanitaria locale può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione dei nuovi cimiteri, e la migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti.

Ciò può consentire maggiore flessibilità nel recupero di posti salma oggi non utilizzabili che, in futuro, potrebbero divenire oltremodo importanti in vista dell'incremento di sepolture annue atteso, secondo le proiezioni ISTAT, dopo il duemila.

In particolare saranno esaminate dal Consiglio superiore di sanità le proposte di utilizzazione di loculi per la tumulazione in strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, privi di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

In allegato sono precisate le modalità per la presentazione delle proposte di applicazione dell'art. 106 con l'indicazione della documentazione tecnica di supporto alla richiesta e gli indirizzi allo stato dell'arte sulle soluzioni tecnologiche adottabili.

(Seguono le firme)

MOD. 1

Dati generali

Comune di ...................... Prov. .......................

Cimiteri comunali esistenti n. ...... di cui attività n. .....

Data di ultimo aggiornamento del piano regolatore cimiteriale

............

Dati demografici

Anno                    
Popolazione                    
Mortalità                    

 

Note per la compilazione.

Serie di dieci anni a ritroso partendo dall'ultimo per il quale sono disponibili i dati ufficiali ISTAT concernenti i residenti. La popolazione è calcolata come media del dato di inizio e fine anno.

Dati sepolture annue

 

Dati operazioni cimiteriali annue

Anno      
Esumazione andate a buon fine      
Estumulazioni andate a buon fine      
Esumazioni con reinumazione      
Estumulazioni con ritumulazione      
Esumazioni con cremazioni resti mortali      
Estumulazioni con cremazioni resti mortali      
Estumulazioni con inumazione      
Totale operazioni cimiteriali      

 

Note per la compilazione:

Riportare la serie degli ultimi tre esercizi conclusi.

Il sindaco

..............................

Il responsabile dei servizi cimiteriali

.........................................

MOD. 2

Dati generali concernenti i cimiteri per i quali si richiede l'autorizzazione

Comune di ...................... Prov. ................

Cimiteri interessati (*) ..............................................................................................

....................................................... .........................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Cimiteri comunali interessati n. ..... su n. ..... in attività

(*) Riportare il nome identificativo dei cimiteri interessati.


Dati sepolture

Anno      
Inumazione di feretri in campo comune      
Altre inumazioni di feretri      
Tumulazione di feretri in loculo      
Tumulazione di feretri in tomba privata      
Deposito temporaneo di feretri      
Tumulazione di urne cinerarie in loculo      
Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata      
Dispersione ceneri in cinerario comune      
Totale sepolture      

 

Dati operazioni cimiteriali annue

Anno      
Esumazione andate a buon fine      
Estumulazioni andate a buon fine      
Esumazioni con reinumazione      
Estumulazioni con ritumulazione      
Esumazioni con cremazioni resti mortali      
Estumulazioni con cremazioni resti mortali      
Estumulazioni con inumazione      
Totale operazioni cimiteriali      

 Note per la compilazione

Il quadro è da compilare unicamente laddove i dati non coincidono con quelli di cui al mod. 1 in quanto i cimiteri interessati sono una parte di quelli in attività.

Il sindaco

................................


Il responsabile dei servizi cimiteriali

............................................

MOD. 3

Zone da ristrutturare

Comune di .................. Prov. ....................

In allegalo si trasmette planimetria in scala 1:500 dei cimiteri di:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

con riportate, secondo le velature di cui in legenda, le zone interessate distinte, laddove possibile e noto, per tipologie prevalenti.

Per ciascuna tipologia prevalente si è unita pianta e sezione in scala 1:50 con l'indicazione dello stato di fatto, del numero di posti salma autorizzabile e le caratteristiche di spessore e materiale da adottare per la separazione fra i posti salma.

Il numero stimato di posti salma ottenibili dalla utilizzazione delle strutture cimiteriali, assomma in totale a n. ........ così distinto per cimitero:

............... n...... ............... n......

............... n...... ............... n......

............... n...... ............... n......

............... n...... ............... n......

............... n...... ............... n......

............... n...... ............... n......

............... n...... ............... n......

............... n...... ............... n......


Il sindaco

...........................


Il responsabile dei servizi cimiteriali

.........................................
MOD. 4

Criteri da adottare nella ristrutturazione cimiteriale

Comune di ..................... Prov. .............

In relazione alle diverse situazioni analizzate, questa Amministrazione si impegna ad emanare apposita ordinanza sindacale attuativa, una volta autorizzata dal Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, la deroga per le strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per le tipologie individuate analiticamente riportate nei disegni allegati si propone l'adozione dei seguenti criteri di intervento:

Per tumuli preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, è consentita la tumulazione di feretri purché vengano osservate le seguenti prescrizioni:

1. Divieto di iniziare la utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga prima di due anni dalla data dell'ultima tumulazione.

Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali.

2. Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei.

3. Garanzia dell'impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati. A tal fine si indicano le seguenti linee guida:

3.1. Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI.

Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere realizzati con l'impiego di un unico nastro metallico, con le piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal terzo comma dell`art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per le casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne "fuori misura" è consentito l'uso di due nastri metallici, congiunti anch'essi con la saldatura di cui al citato terzo comma dell'art. 30 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.

Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà imprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato.

3.2. Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze antisettiche favorenti la loro solidificazione>>.

Note per la compilazione.

Si è lasciata la possibilità da parte dell'Amministrazione di proporre al punto 3 diverse soluzioni in relazione alle situazioni locali nonché agli usi propri di ciascuna zona e alle peculiarità dell'intervento.

Il sindaco
.................................


Il responsabile dei servizi cimiteriali

.............................................

 

Agenzia Valverde