Legge 30 marzo 2001, n.130
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione,
nonche', nel rispetto della volonta' del defunto, la dispersione delle ceneri.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2. Modifiche all'articolo 411 del codice penale
1. All'articolo 411 del codice penale sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Non costituisce reato la dispersione
delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla
base di espressa volonta' del defunto. La dispersione delle ceneri non
autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita'
diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da
due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque
milioni".
2. Nota all'art. 2: - L'art. 411 del codice penale, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente: "Art. 411 (Distruzione, soppressione o
sottrazione di cadavere). - Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere,
o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la
reclusione da due a sette anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in
cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. Non
costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata
dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta' del defunto.
3. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato
civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal
defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da
lire cinque milioni a lire venticinque milioni.".
Art. 3. (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della sanita', sentiti il Ministro dell'interno e il
Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
sulla base dei seguenti principi: a) l'autorizzazione alla cremazione spetta
all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia
acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti
escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa
o sospetta segnalata all'autorita' giudiziaria, il nulla osta della stessa
autorita' giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere puo' essere
cremato; b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della
volonta' espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti
modalita': 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui
i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla
cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria
stessa;
2. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni
riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei
cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una
dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella
dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al
presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra
espressione di volonta' da parte del defunto, la
volonta' del coniuge o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai
sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza
di piu' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi,
manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di
residenza. Nel caso in cui la volonta' sia stata manifestata all'ufficiale dello
stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo
processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza
del defunto;
4. la volonta' manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per
le persone interdette;
c) la dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della volonta' del
defunto, unicamente in aree a cio' appositamente destinate all'interno dei
cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve
avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non puo' comunque dare
luogo ad attivita' aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri e' in ogni
caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1,numero
8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi e' consentita nei tratti liberi da
natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri e' eseguita dal coniuge o da altro familiare
avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale
dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava
iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune
e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna,
le modalita' di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione
dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto
della volonta' espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione,
l'interramento o l'affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non e' soggetto alle misure
precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa
indicazione dell'autorita' sanitaria;
g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla
lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilita', dopo trenta giorni
dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso,
autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme
tumulate da almeno venti anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare
per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi
cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini
per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei
riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e successive modificazioni, e' il seguente:
Art. 17 (Regolamenti).
a) Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e) lettera abrogata dall'art. 74, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, reca:
Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria". - Il testo degli articoli 74, 75, 76 e
77 del codice civile, e' il seguente:
Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone
di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo
uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti
gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i
gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo
stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando
escluso lo stipite.
Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di
parentela oltre il sesto grado,
salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
- Il testo dell'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e' il seguente:
Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico).
1) Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i
seguenti significati:
(Omissis).
8. Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso
dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un
raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
Art. 4. Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265
1.Al primo comma dell'articolo 338 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, dopo le parole: "almeno duecento metri dai centri abitati" sono
inserite le seguenti: ", tranne il caso dei cimiteri di urne".
Nota all'art. 4:
- Il testo del primo comma dell'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
Art. 338. - I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento
metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. E' vietato di
costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro
il raggio di duecento metri.
Art. 5. Tariffe per la cremazione
1. Nei casi di indigenza accertata del
defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti
cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle
ordinarie disponibilita' di bilancio, dal comune di ultima residenza del
defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base
delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della sanita', sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la
Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonche' le associazioni
maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della
cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per
la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno
dei cimiteri.
Art. 6. Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori
1.Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di
coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in
associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di
mortalita' e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini
di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno
un crematorio per regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano
attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. 3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione
dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui
all'articolo 5, comma 2.
Nota all'art. 6:
- L'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali), e' il seguente:
"Art. 113 (Forme di gestione). - 1. I servizi pubblici locali sono gestiti
nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di
rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente
capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica
maggioritaria a norma dell'art. 116.".
Art. 7. Informazione ai cittadini
1.I comuni provvedono a fornire ai cittadini
residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche
funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce
le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse
possibilita' di disposizione del cadavere.
Art. 8. Norme tecniche
1.Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei
crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti
tecnologici, nonche' ai materiali per la costruzione delle bare per la
cremazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 307):
Presentato dall'on. Scalia il 9 maggio 1996.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 16
ottobre 1996 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI e VIII.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 15 febbraio 2000, 14
marzo 2000, il 18-20 luglio 2000, il 19-20 settembre 2000, il 1o febbraio 2001.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 14 febbraio
2001.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 15 e 21 febbraio 2001 e
approvato il 21 febbraio 2001 in un testo unificato con gli atti n. 585 (Soda e
Bracco), n. 1666 (Negri ed altri), n. 2387 (Bielli), n. 5793 (Bielli ed altri),
n. 6055 (Altea), n. 6156 (Caccavari), n. 6609 (Scaltritti).
Senato della Repubblica (atto n. 5023):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita'), in sede deliberante, il 5
marzo 2001 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 8a, 10a, 13a e parlamentare
per le questioni regionali.
Nuovamente assegnato alla 12a commissione, in sede referente, il 7 marzo 2001.
Esaminato dalla 12a commissione il 7 marzo 2001.
Esaminato ed approvato in aula il 7 marzo 2001.
Art. 1. Impianti di cremazione.
Si ritiene che debba essere l'Ente Regione a prevedere piani di
programmazione per la costruzione di nuovi impianti crematori nell'ottica
dell'ambiente territoriale ottimale, con la previsione di almeno un impianto
crematorio per ogni regione.
La FIC guarda con favore l'intervento degli enti mora1i nella costruzione e
gestione dei nuovi impianti crematori, nonché la continuità gestionale di
quelli esistenti.
Art. 2. Modalità della cremazione.
Al fine di agevolare e semplificare i passaggi burocratici in un momento
tanto delicato della vita di ognuno, è opportuno prevedere che l'autorizzazione
alla cremazione possa pervenire anche dal1'Ufficiale di Stato civile del luogo
in cui la salma è attualmente inumata o tumulata. Trattasi di semplice
suggerimento che potrebbe snellire molto l'iter burocratico.
Si ritiene altresì, alla luce dei recenti risvolti giurisprudenziali, di
considerare il convivente, per la scelta cremazionista, alla stessa stregua
degli altri parenti, conformemente al vigente diritto di famiglia.
Importante ci sembra introdurre il concetto che nel determinare la maggioranza
dei parenti che si pronunciano per la cremazione vengano esclusi coloro che non
dimostrino interesse pur avendone titolo. Sembra poi opportuno introdurre il
concetto che in caso di parità vale il parere del parente più prossimo o del
figlio più anziano di età.
E' altresì auspicabi1e che il legale rappresentante degli enti morali o
associazioni giuridicamente riconosciute o registrate ex lege n.383/2001, possa
senza tanti formalismi. certificare la scelta cremazionista dei propri iscritti.
Si deve infatti considerare che la gran parte delle cremazioni oggi effettuate
in Italia avvengono proprio con il tramite di questi soggetti giuridici.
Il medico necroscopo, all'atto della visita di sua competenza, dovrebbe
accertare che il defunto non era portatore di pace-maker. Detta tecnica
chirurgica è da anni molto diffusa e capita, purtroppo, che la sa1ma venga
avviata alla cremazione senza che previamente si provveda al suo espianto. I
forni crematori, in questo caso, possono subire dei danni.
Art. 3.
Aspetti tecnici e pratici della cremazione e
della dispersione delle ceneri. Le urne che debbono
contenere le ceneri cremate è d'uopo che siano di materiali rigidi. In caso di
dispersione delle ceneri, le urne possono non essere sigillate con chiusure a
freddo o altri collanti di dura presa, stante la loro assoluta inutilità.
Sia all'interno che all'esterno dei cimiteri, deve essere prevista la
possibilità per gli enti cremazionisti indicati punto 2, di avere in
concessione spazi per poter sistemare dette urne cinerarie, senza eccessivi
intoppi burocratici da parte dei Comuni competenti. ancora troppo gelosi di
alcune prerogative che non necessariamente debbono loro incombere. Come noto,
con la cremazione della salma vengono a cessare 1e tutele di ordine sanitario,
per cui è auspicabile che anche in particolari edifici al di fuori dei
cimiteri, sia consentito la custodia delle urne cinerarie.
Benché il cinerario comune sia stato previsto dalla nostra legislazione fin dal
1990, sono ancora molti gli enti locali che debbono dotare i propri cimiteri di
detto impianto. Il cinerario deve essere predisposto, peraltro, anche alla
ricezione delle ceneri proveniente dalle cellette cinerarie al termine della
concessione e non richieste dai familiari. Capita infatti che a distanza di
tempo, scaduta la concessione, l'ente cremazionista non sia più in grado di
reperire parenti interessati alla sorte delle ceneri del loro congiunto. In tal
caso, la previsione suggerita, risponde ad un'esigenza pratica.
Circa la dispersione delle ceneri, anche per evitare forme improprie di detta
pratica, sarebbe opportuno che il cittadino disponga, in forma scritta,
affinché si provveda a questo adempimento per le sue ceneri e non sia
consentito ai parenti del de cuius di effettuare questa scelta.
Circa la dispersione delle ceneri in natura, è opportuno che siano le autorità
locali, di volta in volta interessate, a provvedere all'indicazione dei siti
idonei ed a suggerirne le opportune modalità.
Art. 4. Affidamento ai familiari delle ceneri.
L'affidamento delle ceneri ai familiari: dovrebbe essere stato il de cuius ad
indicare, in vita, il soggetto detentore.
Per evitare che le ceneri sfuggano totalmente ad ogni forma di controllo circa
la loro destinazione, si ritiene opportuno prevedere che una copia di verbale
dell'avvenuta cremazione sia consegnata all'ufficiale di stato civile del comune
prescelto per la conservazione in luogo privato. Altrettanto dovrebbe farsi per
la dispersione in natura.
Art. 5. Oneri per la cremazione delle salme inumate o tumulate da decenni.
Si ritiene che la cremazione ordinata dall'Ufficiale di Stato civile delle
salme (o degli esiti cadaverici) inumate o tumulate da decenni, debbano essere a
carico del Comune.
Esso, infatti, con le dette operazioni, recupera spazi o loculi suscettibili di
ulteriori introiti economici.
E' dunque plausibile che la detta spesa debba gravare sull'ente locale.
Dovrà invece essere a carico dei parenti il costo della cremazione degli esiti
cadaverici, nei casi di esumazioni e estumulazioni anticipate.
Art. 6.
Diritti fissi comunali. E’ auspicabile che
venga eliminata ogni forma di diritto fisso versato ai Comuni in occasione del
trasporto funebre di salme destinate all’impianto crematorio o di ceneri
destinate ad altri cimiteri, conformemente a quanto stabilito dall’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza e dalla giurisprudenza amministrativa.
Art. 7. Elenco associati ad Enti morali o associazioni riconosciute.
Circa l’ipotizzata trasmissione annuale ai rispettivi Comuni dell’elenco
degli associati ad Enti morali od associazioni giuridicamente riconosciute o
registrate ex lege 383/2000, concessionari di sepolture private (ex art. 93
delle precedenti bozze del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), sarebbe
utile precisare che detto incombente è da intendersi solo a decesso avvenuto
degli associati.